Corte costituzionale - Sentenza n. 425 del 2004
con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni delle leggi finanziarie per il 2003 e il 2004
con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni delle leggi finanziarie per il 2003 e il 2004
con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni delle leggi finanziarie per il 2003 e il 2004
con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni delle leggi finanziarie per il 2003 e il 2004
concernente la legittimità costituzionale dell’articolo 69, comma 8, della legge finanziaria 2003
in materia di tasse automobilistiche regionali
con la quale la Corte ha respinto il ricorso della Regione Veneto concernente la costituzionalità dell’art. 19 della legge finanziaria 2003
con la quale la Corte ha respinto il ricorso della Regione Emilia-Romagna concernente la costituzionalità dell’art. 80, comma 6, della legge finanziaria 2003 (federalismo fiscale, demanio e patrimonio statale e regionale, sussidiarietà orizzontale)
che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo sulle disposizioni in materia di condono edilizio contenute nella legge della Regione Umbria 18 febbraio 2004, n.1, recante "Norme per l’attività edilizia"
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, sollevata presso il Tribunale di Napoli, in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione