Corte costituzionale - Sentenza n. 362 del 2003
in materia di "governo del territorio" e sanzioni per il mancato o ritardato versamento del contributo di costruzione
in materia di "governo del territorio" e sanzioni per il mancato o ritardato versamento del contributo di costruzione
in materia di sportello unico per le attività produttive
in materia di telecomunicazioni e inquinamento elettromagnetico
in materia di tutela della salute (protocolli di intesa tra Regioni e Università per le attività assistenziali)
in materia di protezione civile e competenze ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.
in materia di ordinamento della comunicazione, di fonti regionali, e regolamenti regionali attribuiti alla Giunta
che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della cd. legge Lunardi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi, nonché del cd. decreto Gasparri in materia di infrastrutture di telecomunicazioni
che conferma, in materia di Statuti regionali, che l’autonomia è la regola, mentre i limiti devono rappresentare l'eccezione
che ribadisce che la tassa automobilistica non può oggi definirsi come "tributo proprio della regione". Ai fini della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. attribuisce una competenza esclusiva dello Stato
in materia di localizzazione e di controllo delle emissioni degli impianti per la trasmissione radiotelevisiva